L’Antitrust ha sanzionato la società Trenitalia S.p.A. con multe complessive di 845.000 euro per pratiche commerciali scorrette. Il carico sanzionatorio poteva anche essere maggiore ma è stato ridotto in quanto Trenitalia si è impegnata volontariamente ad adottare_ condotte a vantaggio dei consumatori_. Più in dettaglio secondo la stessa Autorità la società in questione ha messo in atto una pluralità di condotte distinte, configurabili come pratiche commerciali contrarie alla diligenza del professionista, consistenti in:
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limitazioni delle modalità di riconoscimento e corresponsione del bonus in caso di ritardo dei tren i (multa di 200.00 euro). Secondo il Garante l’elenco delle cause che escludono la responsabilità del ritardo da parte di Trenitalia risulta molto ampio e non sufficientemente definito, tale da permettere alla stessa Trenitalia di esercitare una grande discrezionalità nel riconoscimento del diritto al bonus _mentre le procedure per ottenere il pagamento del bonus presentano _profili di onerosità non del tutto giustificati: occorre infatti reperire un apposito modulo in stazione o sul sito internet e inoltrare la richiesta entro il termine di 30 giorni, la fruibilità è limitata ad un periodo di sei mesi e soltanto per l`acquisto di un altro titolo di viaggio;
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limitazione dei posti per le tariffe Amica e Familia (sanzione di 280mila euro). Trenitalia non ha fornito informazioni esaustive, o le ha rese non facilmente accessibili, sulla effettiva disponibilità delle tariffe Amica e Familia, che sono presentate all’utenza come opzioni tariffarie normali e ampiamente disponibili, mentre invece sono offerti posti limitati sulla base di criteri di natura commerciale e promozionale a seconda delle tratte e del quoziente di riempimento dei treni;
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denominazione scorretta delle tipologie di treni (multa di 280mila euro). Appare scorretta, in quanto idonea ad ingenerare confusione nel cliente, la denominazione utilizzata per indicare la categoria di treni Eurostar City. In particolare, le caratteristiche di tali treni, sia con riferimento alle prestazioni dei servizi di trasporto, sia ai tempi di percorrenza e alle fermate, sono similari e analoghi alla categoria Intercity, e non alla categoria superiore di treni Eurostar;
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omissioni informative sul programma di fidelizzazione Cartaviaggio (sanzione di 80mila euro). Il programma prevede, mediante acquisto di titoli di viaggio e presentazione del codice personale, l’accredito di 50 punti per ogni euro speso. In virtù dei punti accumulati, i clienti possono richiedere dei premi. Con riferimento ad una brochure promozionale riportante le caratteristiche del programma di fidelizzazione, appare scorretta l’omissione di informazioni rilevanti, quali la data di scadenza dei punti;
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offerta di alcuni servizi solamente attraverso il call center (multa di 5mila euro, pari al minimo edittale). Il cliente, per accedere ad alcune tipologie di servizi, deve necessariamente ricorrere al call center con telefonata a pagamento, senza la possibilità di ricorrere ad altri canali di accesso privi di oneri aggiuntivi, quali stazioni e agenzie di viaggio.
Sufficienti ed adeguate invece le modalità con cui la società ha informato la clientela sulle sanzioni e penalità previste per le diverse irregolarità a bordo del treno. E a questo punto si spera che non venga spremuto l’utente/consumatore per pagare l’errore altrui.