Sarà in vigore dal 30 giugno. Ma non dovrebbe essere retroattiva. E tutti coloro che hanno perso i propri risparmi grazie alle recenti truffe finanziarie italiane (da Cirio a Parmalat) potrebbero rimanere a bocca asciutta. Truffati 2 volte: dai truffatori e dalla maggioranza politica al governo. Stiamo parlando della class action, l’azione collettiva a tutela dei consumatori e dei cittadini. Nel Ddl “sviluppo”, in cui è inserita la normativa, non si prevede più la retroattività della stessa, nemmeno dal 30 giugno 2008 come in origine si era ipotizzato (salvi, in questo caso, sarebbero stati almeno gli obbligazionisti di Alitalia).
Questo significa che la class action potrà essere richiesta solo per fatti successivi all’entrata in vigore della legge. Questo grazie ad un emendamento targato Alberto Balboni del Pdl che cancella questa già limitata finestra di 1 anno. Se il tutto risponde a un principio giuridico ampiamente riconosciuto (quello della irretroattività della legge) si sollevano dubbi sulla sua applicazione in tale contesto: se non è possibile punire qualcuno per un comportamento o un’azione non illecita prima dell’entrata in vigore della norma che la punisce in questo caso la stessa è già considerata illegale prima dell’entrata in vigore della successiva ed ipotetica normativa sanzionatoria. Tenendo conto comunque che alcuni reati finanziari passati, grazie alla prescrizione, non saranno in ogni caso più perseguibili.
La futura class action o “classe di azione” italiana comunque, retroattiva o meno, secondo l’art 140 bis del Codice del Consumo sarà concentrata nei tribunali del luogo in cui ha sede ‘impresa chiamata in causa. Il tribunale in composizione collegiale valuterà l’ammissibilità della domanda risarcitoria proposta dalle associazioni legittimate (a cui potranno unirsi i singoli utenti) e successivamente se ammissibile la respingerà o accoglierà.
Se accolta, l’azienda riconosciuta colpevole potrà, nei 60 giorni successivi alla sentenza, proporre un risarcimento. Se la proposta verrà accettata dalle controparti il procedimento si concluderà, altrimenti in caso contrario (o se non è stato proposto alcunché) verrà attivata una camera di conciliazione con il compito di determinare l’indennizzo.