La scorsa manovra estiva ha previsto la reintroduzione dei ticket sanitari su diagnostica e specialistica e sui codici bianchi del pronto soccorso. La misura, in origine prevista dal 2012, scatterà invece fin da subito.
Nel caso dell ‘Emilia Romagna i ticket (in questo caso anche sui farmaci) saranno reintrodotti a partire dal 1 settembre ma il caos burocratico derivante dalla loro reintroduzione potrebbe far slittare il tutto al 15.
La Regione comunque ha deciso di non introdurre ticket con un importo uguale per tutti ma di rimodularli in base al reddito, mantenendo le esenzioni già previste per età, reddito, disoccupazione, invalidità e patologie croniche.
Per quanto riguarda le visite specialistiche per la prima visita occorre versare 23 euro, per quella di controllo 18. Le attuali esenzioni vengono tuttavia mantenute. Viene inoltre introdotto un ticket di 46,15 euro per le prestazioni di chirurgia ambulatoriale della cataratta e della sindrome del tunnel carpale.
Per quanto riguarda la risonanza magnetica e la TAC la spesa è modulata in base alla fascia di reddito del nucleo familiare : se inferiore a 36.000 euro, il ticket resta invariato (quindi a 36,15 euro); se compreso tra 36.001 e 100.000 euro, il ticket sale a 50 euro (anziché 36,15); in caso di reddito superiore a 100.000 euro, il ticket ammonta a 70 euro (anziché 36,15).
Viene poi introdotta una quota fissa sulla ricetta con prestazioni che da sole o nel loro insieme hanno un valore tariffario superiore a 10 euro. La quota anche in questo caso è modulata in base al reddito familiare: se compreso tra i 36.000 e i 70.000 euro, la quota è di 5 euro; da 70.001 a 100.000 euro, la quota ammonta a 10 euro; se superiore a 100.000 euro, la quota è di 15 euro.
Come già indicato restano valide le attuali esenzioni da ticket: non pagano gli esenti per età e reddito; le donne in gravidanza; gli assistiti affetti da patologia cronica e invalidante e i pazienti affetti da malattie rare; gli invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili al 100% e i grandi invalidi per lavoro; coloro che hanno subito danni in seguito a vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di emoderivati, limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla legge 210/1992; le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e familiari; i ciechi e i sordomuti; gli ex deportati da campi di sterminio titolari di pensione vitalizia; gli infortunati sul lavoro per il periodo dell’infortunio e per le patologie direttamente connesse purché indicato sulla ricetta; i disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei Centri per l’impiego e i familiari a carico; i lavoratori in mobilità e i familiari a carico; i lavoratori in cassa integrazione straordinaria e i familiari a carico; i lavoratori in cassa integrazione “in deroga”; i detenuti e gli internati; i cittadini sottoposti a terapie del dolore; i donatori; le persone che devono sottoporsi a visita specialistica per idoneità sportiva, adozione, affidamento; i naviganti; le persone inserite nel programma odontoiatria (vulnerabilità sociale); le persone che necessitano di diagnosi precoce, prevenzione e profilassi.
Sul versante dei farmaci, per quelli di fascia A, erogati a carico del Servizio Sanitario Regionale, viene introdotto un ticket in base al reddito familiare lordo, che i cittadini dovranno dimostrare presentando un’autocertificazione disponibile, in teoria, presso le farmacie o i Cup.
Il ticket è di 1 euro a confezione a carico di assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo tra i 36.000 e 70.000 euro, fino a un massimo di 2 euro per ricetta. Nel caso in cui il reddito sia compreso tra i 70.001 e 100.000 euro, il ticket ammonta a 2 euro per confezione, fino a un massimo di 4 euro per ricetta. Infine, per assistiti appartenenti a nuclei con reddito complessivo superiore a 100.000 euro, il ticket sarà di 3 euro fino a un massimo di 6 euro per ricetta.
Il ticket è previsto anche per i farmaci equivalenti e per quelli non coperti da brevetto. Nel caso in cui il cittadino non accetti la sostituzione proposta dal farmacista - oppure il medico abbia espresso la non sostituibilità - la differenza fra il prezzo di riferimento e il prezzo del farmaco prescritto dal medico è aggiuntiva rispetto al ticket.
Per quanto riguarda le esenzioni non pagano il ticket sulla farmaceutica i già esenti per età e reddito (e quindi non sono previsti ticket per gli assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito familiare annuo lordo inferiore a 36.000 euro); gli assistiti con patologia cronica e invalidante e i pazienti affetti da malattie rare; gli invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili al 100% e i grandi invalidi per lavoro; coloro che hanno subito danni in seguito a vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di emoderivati, limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla legge 210/1992; le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e familiari; i ciechi e i sordomuti; gli ex deportati da campi di sterminio titolari di pensione vitalizia; gli infortunati sul lavoro per il periodo dell’infortunio e per le patologie direttamente connesse purché indicato sulla ricetta; i disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei Centri per l’impiego e i familiari a carico, ilavoratori in mobilità e i familiari a carico; i lavoratori in cassa integrazione straordinaria e i familiari a carico; i lavoratori in cassa integrazione “in deroga”.