Novità in vista per quanto riguarda il mondo dell’università e per chi si appresta a compiere un tirocinio universitario. Il Decreto Legge del 13 agosto 2011 n. 138 (cosiddetto ’‘Decreto Tremonti”) dal titolo ”Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” ha apportato significative modifiche alla disciplina dei tirocini formativi e di orientamento e di quelli per l’accesso alla professione.
Per i tirocini formativi e di orientamento non curriculari questi innanzitutto non possono avere una durata superiore ai 6 mesi (proroghe comprese) e possono essere promossi unicamente a favore dei neo-diplomati o dei neo-laureati entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.
I tirocini avviati dopo il 13 agosto 2011 possono quindi essere effettuati da quei laureati che hanno conseguito il diploma di laurea da non più di 12 mesi. Rimangono esclusi i laureandi mentre diminuisce il periodo di tirocinio (da 12 a 6 mesi) e il periodo successivo all’acquisizione del titolo (da 18 a 12 mesi).
Infine possono essere svolti unicamente da coloro che hanno conseguito una laurea di I e II ciclo (cioè triennale o magistrale), comprese quelle di vecchio ordinamento, ma non da quanti hanno conseguito un altro titolo universitario come il Master o il Dottorato.
Queste nuove disposizioni non si applicano ai tirocini formativi e di orientamento avviati prima del 13 agosto.
Per quelli invece già essere alla data del 13 agosto in linea di massima si prevede di ricondurli alla durata di 6 mesi qualora sia prevista una durata superiore e di revocare i progetti formativi rivolti a coloro che privi dei requisiti richiesti.
Per quanto riguarda infine i tirocini per l’accesso alla professione la loro disciplina deve conformarsi a criteri che garantiscano l’effettivo svolgimento dell’attività formativa e il suo adeguamento costante all’esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione.
Al tirocinante deve essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto.
La durata del tirocinio non può essere superiore ai 3 anni e questo può essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell’Istruzione, Università’ e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica.
Tali disposizioni non si applicano alle professioni sanitarie.
Per ulteriori delucidazioni in materia e per chiare la propria posizione è comunque consigliabile rivolgersi ai competenti uffici della propria facoltà.