Si torna a parlare del 15° censimento nazionale, che tanti grattacapi sta dando e da ai compatrioti del Bel Paese.
Fate bene i compiti!
Compilare completamente (e sinceramente) il questionario del censimento, oltre ad essere un’obbligo “morale” davanti allo stato che ogni cittadino è tenuto ad adempiere, è sancito come obbligo dal Decreto Legislativo 322 del 1989 che all’articolo 7, rubricato “Obbligo di fornire dati statistici”, comma 3 recita :
3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all'art. 11, che è applicata secondo il procedimento ivi previsto.
Quindi compilando, scientemente o “di proposito”, il questionario in maniera errata o incompleta, si incappa in nella sanzione amministrativa pecuniaria – una multa – definita nell’articolo 11 dello stesso D. Lgs. che, rubricato “Sanzioni Amministrative” – pensa te :P –, sancisce:
Le sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 7, sono stabilite:
nella misura minima di lire quattrocentomila e massima di lire quattromilioni per le violazioni da parte di persone fisiche;
nella misura minima di lire un milione e massima di lire diecimilioni per le violazioni da parte di enti e società.
L'accertamento delle violazioni, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, è effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, che siano venuti a conoscenza della violazione.
Il competente ufficio di statistica redige motivato rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, lo trasmette al prefetto della provincia, il quale procede ai sensi dell'art. 18 e seguenti della medesima legge. Dell'apertura del procedimento è data comunicazione all'ISTAT.
Sorvolando sulle procedure di rilevazione dell’illecito – che sono tutte da dimostrare – la multa relativa parte da un minimo di circa 200€ (400.000 Lire) fino ad un massimo di 2.000€ (4 Milioni di Lire).
Scadenze
Riassumendo, il questionario del censimento è obbligatorio consegnarlo,assicurandosi di averlo completato in ogni sua parte e di aver compilato correttamente le informazioni sullo stato di famiglia, sulle persone attualmente presenti nell’abitazione (badanti, coinquilini ecc.) oltre che sulle singole persone del nucleo famigliare.
La spedizione dei questionari è tutt’ora in atto, è iniziata a Settembre ed è prevista fino al 22 Ottobre.
Ad ogni modo, nel caso non lo abbiate ancora, è possibile recarsi presso un centro comunale di raccolta per ritirarne uno.
Rimane sempre valida la compilazione online (anche se qualcuno ha ancora problemi a completare la procedura) o la consegna presso centri comunali di raccolta o gli Uffici Postali.
Infine ricordiamo le date di scadenza per la consegna che sono (a seconda dell’ampiezza del comuni di residenza):
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31 dicembre 2011 - per i comuni con meno di 20.000 abitanti;
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31 gennaio 2012 - per i comuni tra i 20.000 e il 150.000 abitanti;
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20 febbraio 2012 - per i comuni con più di 150.000 abitanti.
Quindi, come diceva sempre la maestra delle elementari “compilate, correttamente e completamente e consegnate entro la scadenza!”.