Sarà destinata a fare storia e scalpore la sentenza n.25201 del 7 dicembre 2016, segnalata dal quotidiano ItaliaOggi.
Appellandosi anche all’articolo 41 della Costituzione che prevede la libera iniziativa economica dei privati, la Cassazione sostiene che se e l’attività dei privati è libera il licenziamento può essere giustificato non solo nei casi di una crisi aziendale o bilanci in rosso ma anche se questa scelta porti un maggiore profitto o redditività per l’impresa.
Si tratta di una rivoluzione “copernichiana” del mondo del lavoro, si potrà ricorrere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo non solo nei casi «straordinari» come le situazioni economiche sfavorevoli, ma anche in quelli «ordinari» in cui l’azienda decide di sopprimere una funzione per aumentare la redditività e di conseguenza il profitto.
La Cassazione, in questo caso è intervenuta in seguito alla disputa tra dipendente licenziato e azienda, dopo due sentenze tra di loro in contrasto. Il giudice di primo grado aveva stabilito che il licenziamento era legittimo in quanto “effettivamente motivato dall’esigenza tecnica di rendere più snella la catena di comando e quindi la gestione aziendale”.
Giudizio ribaltato in appello, dove il giudice ha ritenuto illegittimo il provvedimento in quanto non era stato motivato dalla necessità economica e dalla presenza di eventi sfavorevoli, ma essendo stato “motivato soltanto dalla riduzione dei costi e quindi dal mero incremento del profitto”.