Naturale proseguimento del cliccatissimo Facebook. Quando si può essere accusati di diffamazione?, vediamo quando si può ravvisare l’illecito per bestemmia sul Social Network.
Chi di bestemmia ferisce…
Legalmente parlando la prima codifica dell’illecito per “blasfemia” o “bestemmia” venne codificato all’interno del codice penale come un reato sul “costume”. In seguito tale reato subì la – giusta – depenalizzazione, che lo portò ad essere un illecito amministrativo secondo l’articolo 724(rubricato “Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti”):
_Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità, è punito con la sanzione amministrativa da **euro 51 a euro 309** [...] La stessa sanzione si applica a chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti._
Definizione legale a parte – un discorso sulla definizione di bestemmia e turpiloquio ai giorni nostri corrisponde ad aprire un vaso di pandora senza fondo – in un comunicato stampa, indirizzato al centro abusi di Facebook, la redazione di pontifex.roma ha fatto presente che vi sono numerosi gruppi e pagine che non rispettano la legge ed anzi incitano all’odio religioso.
Secondo la denuncia sottoposta dal sito cattolico sarebbe doveroso, ai sensi dell’articolo citato poche righe sopra, sanzionare tutti i soggetti colti a bestemmiare pubblicamente, cosi come nella vita reale quanto in quella virtuale di Facebook.
Del resto lo stesso regolamento di Facebook parla chiaro: è vietato insultare e usare linguaggi offensivi, nel mirino della richiesta cascano così alcuni gruppi come la ”Confraternita dei frati bestemmianti”, il “Club della bestemmia” e “Radio bestemmia”.
Se da una parte pontifex.roma ed i cattolici vogliono salvare i cavoli del Signore, dall’altra parte della barricata si trovano atei e laici della rete che, badando alle capre del “popolo”, sollevando polemiche riguardanti la privazione della libertà di parola e pensiero.
Questioni morali a parte, come già detto in precedenza, diventa veramente difficile capire quando e come un’offesa come la bestemmia può rientrare nell’ordinamento giuridico e costituire “seriamente” un illecito con conseguente ammenda, soprattutto data la discrezionalità della definizione di divinità e offesa che un ipotetico giudice sarebbe portato a considerare.
Confidando che ci siano tematiche di gran lunga più importanti per l’ordinamento italiano, rimaniamo in attesa di sviluppi sulla vicenda che vede coinvolto il noto Social Network.